CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IV

Art. 948

Azione di rivendicazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-948

In sintesi

Il proprietario di un bene può agire in giudizio contro chiunque lo possieda o lo detenga per ottenerne la restituzione. Se chi trattiene il bene se ne disfa dopo l'inizio della causa, deve recuperarlo a sue spese o pagarne il valore e risarcire i danni. Se il proprietario recupera il bene direttamente da un nuovo possessore, deve restituire la somma eventualmente ricevuta dal precedente possessore. Questa azione non ha limiti di tempo per essere esercitata, a meno che un'altra persona non ne sia diventata proprietaria per usucapione.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il diritto di proprietà, consentendo al legittimo proprietario di recuperare materialmente il proprio bene da chi lo trattiene senza titolo.

A chi si applica

Si applica al proprietario di un bene che vuole recuperarlo (attore) e a chiunque possieda o detenga materialmente tale bene senza averne diritto (convenuto).

Esempio pratico

Una persona scopre che un suo quadro è custodito da un conoscente che si rifiuta di restituirlo. Il proprietario avvia la causa per riaverlo, ma durante il processo il conoscente cede il quadro a un terzo. Il conoscente sarà obbligato a recuperare l'opera a proprie spese o a versarne il valore economico oltre al risarcimento.

Adempimenti e conseguenze

Se il convenuto ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa dopo la domanda giudiziale, è obbligato a ricuperarla a proprie spese o a pagarne il valore all'attore, oltre a risarcire il danno.

Domande frequenti

L'azione per recuperare il bene ha una scadenza?No, l'azione di rivendicazione non si prescrive. Tuttavia, non può più essere esercitata con successo se qualcun altro ha acquistato la proprietà del bene per usucapione.
Cosa accade se chi trattiene il bene smette di possederlo dopo l'inizio della causa?L'azione prosegue contro di lui e il convenuto ha l'obbligo di recuperare la cosa a proprie spese. Se non ci riesce, deve corrispondere al proprietario il valore del bene e risarcirgli il danno subito.
Cosa deve fare il proprietario se recupera la cosa direttamente dal nuovo possessore?Se il proprietario ottiene la restituzione del bene dal nuovo possessore, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma di denaro che aveva ricevuto da quest'ultimo come valore del bene.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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