Art. 948
Azione di rivendicazione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-948
Azione di rivendicazione.
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Il proprietario di un bene può agire in giudizio contro chiunque lo possieda o lo detenga per ottenerne la restituzione. Se chi trattiene il bene se ne disfa dopo l'inizio della causa, deve recuperarlo a sue spese o pagarne il valore e risarcire i danni. Se il proprietario recupera il bene direttamente da un nuovo possessore, deve restituire la somma eventualmente ricevuta dal precedente possessore. Questa azione non ha limiti di tempo per essere esercitata, a meno che un'altra persona non ne sia diventata proprietaria per usucapione.
La norma tutela il diritto di proprietà, consentendo al legittimo proprietario di recuperare materialmente il proprio bene da chi lo trattiene senza titolo.
Si applica al proprietario di un bene che vuole recuperarlo (attore) e a chiunque possieda o detenga materialmente tale bene senza averne diritto (convenuto).
Una persona scopre che un suo quadro è custodito da un conoscente che si rifiuta di restituirlo. Il proprietario avvia la causa per riaverlo, ma durante il processo il conoscente cede il quadro a un terzo. Il conoscente sarà obbligato a recuperare l'opera a proprie spese o a versarne il valore economico oltre al risarcimento.
Se il convenuto ha cessato per fatto proprio di possedere o detenere la cosa dopo la domanda giudiziale, è obbligato a ricuperarla a proprie spese o a pagarne il valore all'attore, oltre a risarcire il danno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.