CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 947
Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del loro corso.
In vigore dal 3 feb 1994
Le disposizioni degli si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
La disposizione dell' non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica.
In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-947