CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV
Art. 951
Azione per apposizione di termini.
In vigore dal 19 apr 1942
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-951