CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo III
Art. 955
Costruzioni al disotto del suolo.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-955