Art. 955 · Costruzioni al disotto del suolo.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo III

Art. 955

1050 / 3261

Costruzioni al disotto del suolo.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-955