CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IV

Art. 958

Durata.

In vigore dal 19 apr 1942
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo. L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-958

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