CODICE CIVILELibro TERZOTitolo III

Art. 956

Divieto di proprietà separata delle piantagioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-956

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Divieto di proprietà separata delle piantagioni. (Art. 956 c.c.) — Testo vigente | Portale Normativo