CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo III
Art. 956
987 / 3000Divieto di proprietà separata delle piantagioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-956