CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo IV
Art. 958
1053 / 3261Durata.
In vigore dal 19 apr 1942
L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo.
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-958