CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV
Art. 950
Azione di regolamento di confini.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-950