Art. 949
Azione negatoria.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-949
Azione negatoria.
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La norma stabilisce che il proprietario di un bene può rivolgersi al giudice per far dichiarare che altre persone non hanno alcun diritto su quel bene, a condizione che abbia motivo di temere un danno. Inoltre, se oltre alle pretese altrui ci sono anche concreti atti di disturbo o molestie, il proprietario può ottenere un ordine che ne imponga l'immediata cessazione. Infine, la legge consente al proprietario di richiedere la condanna del responsabile al risarcimento dei danni subiti.
La norma serve a tutelare il proprietario contro chi afferma illegittimamente di avere diritti sulla sua cosa o compie atti di disturbo, proteggendo la pienezza del suo diritto.
Si applica al proprietario del bene e a chiunque affermi diritti inesistenti sulla cosa o compia turbative e molestie.
Un vicino di casa sostiene falsamente di avere un diritto di passaggio nel giardino di un proprietario e inizia ad attraversarlo ogni giorno. Il proprietario può agire per far accertare che tale diritto non esiste, far cessare il passaggio abusivo e chiedere il risarcimento del danno subito.
Cessazione delle turbative o molestie e condanna al risarcimento del danno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.