Questo termine è definito da 3 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria
Fonte: reg-2009-06-11-597 — art. 2 →qualsiasi pregiudizio sostanzialeche un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a un’industria dell’Unione, sul mercato dell’Unione
Fonte: reg-2015-10-06-1843 — art. 2 →salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria
Fonte: reg-2016-06-08-1037 — art. 2 →