Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 giu 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
a)
un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli . La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d’origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nella Comunità, denominato ai fini del presente regolamento «paese di esportazione»;
b)
per «pubblica amministrazione» s’intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione;
c)
per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;
d)
per «pregiudizio» si intende, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell’industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine è interpretato in conformità delle disposizioni dell’.
Storico versioni
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