Art. 4
Sovvenzioni compensabili
In vigore dal 11 giu 2009
Sovvenzioni compensabili
1. Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Al fine di determinare se una sovvenzione sia specifica per un’impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie (in appresso denominate «determinate imprese»), rientranti nell’ambito della competenza dell’autorità concedente, si applicano i seguenti principi:
a)
ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l’accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;
b)
ove l’autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l’importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati;
c)
ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l’utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l’autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.
Ai fini della lettera b) per «criteri o condizioni oggettivi» s’intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell’impresa.
I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati.
Nell’applicazione del primo comma, lettera c), si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche nell’ambito di competenza dell’autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.
3. Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell’ambito della competenza dell’autorità concedente. L’istituzione o la modifica di aliquote d’imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:
a)
sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’andamento delle esportazioni, in particolare quelle illustrate nell’allegato I;
b)
sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.
Ai fini della lettera a), le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all’andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all’andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all’esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici.
5. La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev’essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.
Storico versioni
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