Art. 3

Definizione di sussidio

In vigore dal 11 giu 2009
Definizione di sussidio Vi è sovvenzione quando: 1) a) una pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione attribuisca un contributo finanziario, ossia quando: i) provvedimenti pubblici comportino il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale) o potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti); ii) la pubblica amministrazione rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota (ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d’imposta). Al riguardo, non si considerano sovvenzioni l’esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III; iii) la pubblica amministrazione fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni; iv) la pubblica amministrazione: — effettui versamenti a un meccanismo di finanziamento, o — incarichi o dia ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l’attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione; o b) sia posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994; e 2) venga in tal modo conferito un vantaggio.
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Definizione di sussidio (Art. 3 Regolamento (UE) 2009/597) — Testo vigente | Portale Normativo