Art. 1
Principi
In vigore dal 11 giu 2009
Principi
1. Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.
2. Nonostante il paragrafo 1, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d’origine, ma vengano esportati verso la Comunità da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d’origine e la Comunità.
Storico versioni
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