Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 ott 2015
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) per «ostacoli agli scambi» si intende qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire; tale diritto di agire esiste quando le norme commerciali internazionali vietano esplicitamente una pratica o riconoscono ad un’altra parte danneggiata da una pratica il diritto di chiedere che siano eliminati gli effetti della pratica in questione; b) per «diritti dell’Unione» si intendono i diritti di cui l’Unione può avvalersi, in materia di commercio internazionale, ai sensi delle norme commerciali internazionali; in tale contesto, per «norme commerciali internazionali» si intendono anzitutto le norme istituite sotto gli auspici dell’OMC e specificate negli allegati dell’accordo OMC, ma esse possono essere anche quelle specificate in qualsiasi altro accordo di cui l’Unione sia parte e che specifichi norme applicabili agli scambi tra l’Unione e i paesi terzi; c) per «pregiudizio» si intende qualsiasi pregiudizio sostanzialeche un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a un’industria dell’Unione, sul mercato dell’Unione; d) per «effetti negativi sugli scambi» si intendono gli effetti negativi che un ostacolo agli scambi arreca o minaccia di arrecare, in relazione a un prodotto o a un servizio, a imprese dell’Unione, sul mercato di qualsiasi paese terzo, e che hanno un effetto notevole sull’economia dell’Unione, di una regione dell’Unione o di un settore di attività economica nell’Unione; il fatto che il denunciante risenta di tali effetti negativi non è considerato di per sé sufficiente a giustificare l’avvio di qualsiasi azione da parte delle istituzioni dell’Unione; e) per «industria dell’Unione» si intende: i) l’insieme dei produttori o dei prestatori dell’Unione: — di prodotti o servizi identici o simili al prodotto o servizio oggetto di un ostacolo agli scambi, — di prodotti o servizi direttamente concorrenti con tale prodotto o servizio, o — che sono consumatori o trasformatori del prodotto oppure consumatori o utilizzatori del servizio oggetto di un ostacolo agli scambi; o ii) l’insieme dei produttori o prestatori la cui produzione complessiva costituisce una proporzione notevole della produzione totale dell’Unione dei prodotti o servizi in questione; tuttavia: — quando i produttori o prestatori sono collegati agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto o servizio asseritamente oggetto di ostacoli agli scambi, l’espressione «industria dell’Unione», può essere interpretata come riferita ai restanti produttori o prestatori, — in circostanze particolari, i produttori o prestatori di una regione dell’Unione possono essere considerati come industria dell’Unione se la loro produzione complessiva costituisce la maggior parte della produzione del prodotto o servizio in questione nello Stato membro o negli Stati membri in cui è situata la regione, purché l’effetto dell’ostacolo agli scambi sia concentrato in tale Stato membro o in tali Stati membri; f) per «impresa dell’Unione» si intende una società o una ditta costituita conformemente al diritto di uno Stato membro che ha la sua sede legale, la sua sede amministrativa centrale o il suo stabilimento principale nell’Unione, e che è direttamente coinvolta nella produzione dei beni o nella prestazione dei servizi oggetto dell’ostacolo agli scambi; g) per «servizi» si intendono quei servizi per i quali possono essere conclusi dall’Unione accordi internazionali sulla base dell’articolo 207 del trattato. 2.   Ai fini del presente regolamento, il concetto di «prestatori di servizi» nel contesto dell’espressione «industria dell’Unione» e dell’espressione «impresa dell’Unione» lascia impregiudicato il carattere non commerciale che la prestazione di qualsiasi particolare servizio può avere in base alla legislazione o alla normativa di uno Stato membro.
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