Art. 3

Denuncia a nome dell’industria dell’Unione

In vigore dal 6 ott 2015
Denuncia a nome dell’industria dell’Unione 1.   Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome di un’industria dell’Unione che ritiene di aver subito un pregiudizio dovuto a ostacoli agli scambi che incidono sul mercato dell’Unione può presentare una denuncia per iscritto. 2.   La denuncia contiene sufficienti elementi di prova relativi all’esistenza degli ostacoli agli scambi commerciali nonché del conseguente pregiudizio. Quest’ultimo viene provato sulla base dell’elenco dimostrativo di fattori di cui all’.
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Denuncia a nome dell’industria dell’Unione (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/1843) — Testo vigente | Portale Normativo