Art. 11

Elementi di prova

In vigore dal 6 ott 2015
Elementi di prova 1.   L’esame del pregiudizio deve basarsi, ove appropriato, sui fattori seguenti: a) il volume delle importazioni o delle esportazioni dell’Unione interessate, soprattutto quando queste hanno subito un aumento o una diminuzione notevoli, in termini assoluti, oppure rispetto alla produzione o al consumo nel mercato in questione; b) i prezzi dei concorrenti dell’industria dell’Unione, soprattutto per determinare se, nell’Unione o sui mercati terzi, si sia verificata una notevole sottoquotazione rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione; c) il conseguente impatto sull’industria dell’Unione, quale risulta dalle tendenze di taluni fattori economici, quali: la produzione, l’utilizzazione degli impianti, le riserve, le vendite, la quota di mercato, i prezzi (vale a dire il calo dei prezzi o l’impossibilità di rialzi di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati), i profitti, la remunerazione del capitale, gli investimenti, l’occupazione. 2.   Quando è asserita l’esistenza di una minaccia di pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una particolare situazione possa trasformarsi in reale pregiudizio. A questo proposito, si può tener anche conto dei seguenti fattori: a) il tasso d’incremento delle esportazioni verso il mercato sul quale si svolge la concorrenza con i prodotti dell’Unione; b) la capacità d’esportazione del paese d’origine o di esportazione, quale esiste o esisterà in un avvenire prevedibile, e la probabilità che le esportazioni risultanti da tale capacità siano destinate al mercato di cui alla lettera a). 3.   Il pregiudizio causato da altri fattori che, singolarmente o combinati, esercitano anch’essi un’influenza sfavorevole su un’industria dell’Unione non è attribuito alle pratiche in questione. 4.   Qualora sia asserita l’esistenza di effetti negativi sugli scambi, la Commissione esamina l’impatto di tali effetti negativi sull’economia dell’Unione o di una regione dell’Unione o su un settore dell’attività economica ivi svolta. A tal fine, la Commissione può tener conto, ove opportuno, dei fattori del tipo elencato ai paragrafi 1 e 2. Effetti negativi sugli scambi possono sorgere, tra l’altro, in situazioni in cui le correnti di scambio relative a un prodotto o servizio siano impedite, intralciate o deviate in seguito ad un qualsiasi ostacolo agli scambi, oppure da situazioni in cui ostacoli agli scambi abbiano compromesso in misura notevole la fornitura di fattori di produzione, ad esempio pezzi e componenti o materie prime, alle imprese dell’Unione. Quando è asserita l’esistenza di una minaccia di effetti negativi sugli scambi, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reali effetti negativi sugli scambi. 5.   Nell’esaminare gli elementi di prova relativi agli effetti negativi sugli scambi, la Commissione tiene altresì conto delle disposizioni, dei principi o delle pratiche che regolano il diritto di agire nel quadro delle pertinenti norme commerciali internazionali di cui all’, paragrafo 1, lettera a). 6.   La Commissione esamina quindi qualsiasi altro elemento di prova pertinente contenuto nella denuncia o nella richiesta. A tale riguardo, l’elenco dei fattori e delle indicazioni enunciati nei paragrafi da 1 a 5 non sono esaustivi, né possono fornire elementi necessariamente decisivi quanto all’esistenza di un pregiudizio o di effetti negativi sugli scambi.
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