Art. 9
Procedura d’esame dell’Unione
In vigore dal 6 ott 2015
Procedura d’esame dell’Unione
1. Se la Commissione ritiene che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di una procedura d’esame e che ciò sia necessario nell’interesse dell’Unione, la Commissione:
a)
annuncia l’avvio di una procedura d’esame nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; nell’annuncio si indicano il prodotto o servizio e i paesi interessati, si riassumono le informazioni ricevute, si precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione; si stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione, conformemente al paragrafo 5;
b)
informa ufficialmente i rappresentanti del paese o dei paesi oggetto della procedura e con i quali, se necessario, possono tenersi consultazioni;
c)
effettua l’esame a livello dell’Unione, in collaborazione con gli Stati membri.
La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la denuncia fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta.
2. Se necessario, la Commissione:
a)
ricerca ogni informazione che reputa necessaria e procede alla verifica di dette informazioni presso importatori, operatori, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali, previo accordo delle imprese o organizzazioni interessate;
b)
effettua inchieste sul territorio dei paesi terzi, a condizione che il governo dei paesi in questione, ufficialmente informato, non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole.
Nella sua inchiesta la Commissione è assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio si effettuano le verifiche, ove detto Stato lo richieda.
3 Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta e secondo le modalità da essa stabilite, qualsiasi informazione necessaria per l’esame.
4 I denuncianti, gli esportatori e gli importatori interessati, nonché i rappresentanti del paese o dei paesi interessati, possono:
a)
prendere visione di tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione, tranne i documenti ad uso interno della Commissione e delle amministrazioni, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell’ e siano utilizzate dalla Commissione nella sua procedura d’esame; gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta motivata alla Commissione, indicando le informazioni desiderate;
b)
chiedere di essere informati dei fatti e delle considerazioni essenziali risultanti dalla procedura d’esame.
5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime debbono essere sentite, ove lo richiedano per iscritto entro il termine fissato dall’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ove dimostrino di essere parti direttamente interessate all’esito della procedura.
6. Per permettere il raffronto delle tesi opposte e delle eventuali controdeduzioni, la Commissione dà alle parti direttamente interessate che lo richiedano l’occasione di incontrarsi. Offrendo tale opportunità, essa tiene conto dei desideri delle parti nonché della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni. Nessuna delle parti è tenuta ad assistere agli incontri e la mancata presenza di una parte non è pregiudizievole alla sua posizione.
7. Quando le informazioni richieste dalla Commissione non sono fornite entro un termine ragionevole o quando l’inchiesta viene considerevolmente ostacolata, si possono trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili.
8. Terminato il suo esame, la Commissione sottopone una relazione al comitato. La relazione viene presentata entro i cinque mesi successivi all’avviso di avvio, salvo quando la complessità dell’esame induca la Commissione a portare tale termine a sette mesi.
Storico versioni
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