Art. 10

Trattamento riservato

In vigore dal 6 ott 2015
Trattamento riservato 1.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono state richieste. 2.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro funzionari, sono tenuti a non divulgare, salvo autorizzazione espressa di chi le ha fornite, le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d’esame. Ciascuna richiesta di trattamento riservato deve indicare le ragioni per cui l’informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall’indicazione dei motivi per i quali l’informazione in questione non si presta a essere riassunta. 3.   L’informazione è considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione rischia di avere conseguenze negative rilevanti per chi ha fornito l’informazione o ne costituisce la fonte. 4.   Quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non sia giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, si può non tenere conto di tali informazioni. 5.   Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità dell’Unione ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni adottate a norma del presente regolamento. Tale pubblicazione tiene conto del legittimo interesse delle parti interessate a non vedere divulgati i loro segreti d’affari.
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