Art. 8
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio
In vigore dal 6 ott 2015
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, per consentire loro di esaminare eventuali implicazioni più ampie per la politica commerciale comune.
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