Art. 6
Richiesta di uno Stato membro
In vigore dal 6 ott 2015
Richiesta di uno Stato membro
1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione l’avvio delle procedure di cui all’.
2. A sostegno della loro richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione elementi di prova sufficienti in merito agli ostacoli agli scambi e, se del caso, agli effetti da essi derivanti. Qualora siano necessari elementi di prova relativi al pregiudizio o agli effetti negativi sugli scambi, tali elementi sono forniti, ove appropriato, sulla base dell’elenco dimostrativo di fattori di cui all’.
3. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri delle richieste presentate.
4. Quando si constata che la richiesta non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta, lo Stato membro in questione ne è informato.
La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la richiesta non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta.
5. La Commissione decide, non appena possibile, in merito all’apertura di una procedura d’esame dell’Unione, a seguito di una richiesta presentata da uno Stato membro a norma del presente articolo. La decisione è adotatta entro 45 giorni dalla richiesta. Tale periodo può essere sospeso, su richiesta o con il consenso dello Stato membro ricorrente, per consentire l’acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della fondatezza delle ragioni avanzate dal medesimo Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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