Art. 5

Procedura di denuncia

In vigore dal 6 ott 2015
Procedura di denuncia 1.   La denuncia di cui agli è presentata alla Commissione, che ne invia una copia agli Stati membri. 2.   La denuncia può essere ritirata, nel qual caso il procedimento può essere concluso, a meno che ciò non sia contrario all’interesse dell’Unione. 3.   Quando si constata che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta, il denunciante ne viene informato. La Commissione informa gli Stati membri qualora decida che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l’avvio di un’inchiesta. 4.   La Commissione decide, non appena possibile, in merito all’apertura di una procedura d’esame dell’Unione a seguito di una denuncia presentata conformemente agli o 4. La decisione è adottata entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia. Tale periodo può essere sospeso, su richiesta o con il consenso del denunciante, per consentire l’acquisizione di informazioni complementari eventualmente necessarie ai fini di una completa valutazione della fondatezza delle ragioni del denunciante.
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Procedura di denuncia (Art. 5 Regolamento (UE) 2015/1843) — Testo vigente | Portale Normativo