Art. 4

Denuncia a nome di imprese dell’Unione

In vigore dal 6 ott 2015
Denuncia a nome di imprese dell’Unione 1.   Ogni impresa dell’Unione nonché ogni associazione, avente o meno personalità giuridica, che agisce a nome di una o più imprese dell’Unione e che ritiene che tali imprese dell’Unione abbiano subito effetti negativi sugli scambi a seguito di ostacoli agli scambi che incidono sul mercato di un paese terzo può presentare una denuncia per iscritto. 2.   La denuncia contiene sufficienti elementi di prova relativi all’esistenza degli ostacoli agli scambi e dei conseguenti effetti negativi sugli scambi. Questi ultimi sono provati, ove appropriato, sulla base dell’elenco dimostrativo di fattori di cui all’.
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