Art. 12

Conclusione e sospensione del procedimento

In vigore dal 6 ott 2015
Conclusione e sospensione del procedimento 1.   Qualora dalla procedura d’esame condotta conformemente all’ risulti che non è necessario intraprendere un’azione nell’interesse dell’Unione, la conclusione del procedimento è decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 2.   Qualora, al termine di una procedura d’esame condotta conformemente all’, il paese terzo o i paesi terzi interessati adottino misure ritenute soddisfacenti e non sia pertanto necessaria un’azione dell’Unione, la sospensione del procedimento può essere decisa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. La Commissione controlla l’applicazione di dette misure, se del caso basandosi su informazioni periodiche che essa può richiedere ai paesi terzi interessati e verificare per quanto necessario. Ove le misure del paese terzo o dei paesi terzi interessati siano state annullate o sospese o non siano state correttamente applicate, oppure qualora la Commissione abbia motivi per crederlo, o quando non sia stata soddisfatta una richiesta di informazioni fatta dalla Commissione ai sensi del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione ne informa gli Stati membri e, ove risulti necessario e giustificato in base all’esito dell’inchiesta e agli elementi nuovi disponibili, sono adottate misure conformemente all’, paragrafo 2. 3.   Qualora, dopo una procedura d’esame condotta conformemente all’, o in qualsiasi momento prima, durante o dopo una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, risulti che il modo più appropriato per risolvere una controversia derivante da un ostacolo agli scambi consiste nella conclusione di un accordo con il paese o i paesi terzi interessati, che potrebbe modificare i diritti sostanziali dell’Unione e del paese o dei paesi terzi interessati, la procedura è sospesa dalla Commissione che delibera secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, e i negoziati sono condotti conformemente alle disposizioni dell’articolo 207 del trattato.
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