Art. 14
Procedure decisionali
In vigore dal 6 ott 2015
Procedure decisionali
1. Quando l’Unione, a seguito di una denuncia ai sensi dell’ o dell’, o di una richiesta ai sensi dell’, segue procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie, le decisioni relative all’inizio, allo svolgimento o alla conclusione di tali procedure sono adottate dalla Commissione.
La Commissione informa gli Stati membri nel caso in cui decida di avviare, condurre o concludere procedure internazionali formali di consultazione o di risoluzione delle controversie.
2. Qualora l’Unione, avendo operato conformemente all’, paragrafo 2, debba decidere in merito a misure di politica commerciale da adottare a norma dell’, paragrafo 2, terzo comma o dell’, essa delibera senza indugio a norma dell’articolo 207 del trattato e, secondo il caso, del regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o di altre procedure applicabili.
Storico versioni
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