Art. 16

Disposizioni generali

In vigore dal 6 ott 2015
Disposizioni generali Il presente regolamento non si applica nei casi contemplati da altre normative esistenti nel settore della politica commerciale comune. Esso si applica in via complementare alle: a) regolamentazioni relative all’organizzazione comune dei mercati agricoli e alle relative disposizioni di attuazione; b) normative specifiche adottate a norma dell’articolo 352 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Esso lascia impregiudicate altre misure che possono essere adottate a norma dell’articolo 207 del trattato, nonché le procedure dell’Unione per trattare le questioni relative agli ostacoli sugli scambi sollevate dagli Stati membri in seno al comitato istituito dall’articolo 207 del trattato.
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