Art. 13
Adozione di misure di politica commerciale
In vigore dal 6 ott 2015
Adozione di misure di politica commerciale
1. Qualora risulti da una procedura d’esame condotta a norma dell’, sempre che la situazione di fatto e di diritto sia tale da non richiedere una siffatta procedura, che un’azione è necessaria nell’interesse dell’Unione per garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nel quadro delle norme commerciali internazionali, al fine di eliminare il pregiudizio o gli effetti negativi sugli scambi derivanti da ostacoli agli scambi introdotti o mantenuti da paesi terzi, le misure del caso sono disposte secondo la procedura di cui all’.
2. Quando gli obblighi internazionali dell’Unione le prescrivono di seguire preliminarmente una procedura internazionale di consultazione o di risoluzione delle controversie, le misure di cui al paragrafo 3 sono stabilite solo al termine della procedura in questione e tenendo conto dei suoi risultati. In particolare, quando l’Unione abbia chiesto ad un organo di conciliazione internazionale di indicare e autorizzare le misure appropriate per l’attuazione dei risultati di una procedura internazionale di risoluzione delle controversie, le misure di politica commerciale dell’Unione eventualmente necessarie in seguito a tale autorizzazione sono conformi alla raccomandazione del suddetto organo di conciliazione.
3. Possono essere adottate tutte le misure di politica commerciale compatibili con gli obblighi e con le procedure internazionali esistenti, in particolare:
a)
la sospensione o la revoca di qualsiasi concessione scaturita da negoziati di politica commerciale;
b)
l’aumento dei dazi doganali esistenti o l’istituzione di qualsiasi altro onere all’importazione;
c)
l’instaurazione di restrizioni quantitative o di qualsiasi altra misura che modifichi le condizioni di importazione o di esportazione o incida in altro modo sugli scambi con il paese terzo interessato.
4. Le corrispondenti decisioni sono motivate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alla pubblicazione è altresì riconosciuto valore di notifica ai paesi e alle parti direttamente interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:1843:oj#art-13