CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 944

Avulsione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-944

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