Art. 940
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-940
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-940
La disposizione disciplina l'ipotesi in cui un soggetto utilizzi una materia non propria per realizzare una cosa nuova. Di regola, chi ha svolto il lavoro acquista la proprietà del nuovo bene, ma è tenuto a pagare al proprietario originario il prezzo della materia prima. Se però il valore della materia supera notevolmente quello della manodopera, la nuova cosa appartiene al proprietario della materia, il quale dovrà a sua volta pagare il prezzo della mano d'opera. La regola si applica a prescindere dal fatto che la materia possa o meno riacquistare la forma originaria.
La norma mira a risolvere il conflitto di attribuzione della proprietà quando una persona crea un nuovo bene utilizzando materiali altrui, bilanciando il valore del lavoro prestato con quello della materia prima impiegata.
Si applica a chiunque utilizzi materiali altrui per creare un bene nuovo e ai proprietari delle materie utilizzate.
Un artigiano utilizza del legno appartenente a un'altra persona per realizzare un mobile intarsiato. L'artigiano diventa proprietario del mobile finito, ma deve corrispondere al vecchio proprietario il valore del legno utilizzato. Se invece fosse stato utilizzato un materiale di valore eccezionale che supera notevolmente il costo del lavoro, la proprietà del mobile spetterebbe al proprietario del materiale, previo compenso della manodopera all'artigiano.
Obbligo di pagare il prezzo della materia a carico di chi realizza la nuova cosa (se ne acquista la proprietà), oppure obbligo di pagare il prezzo della mano d'opera a carico del proprietario della materia (nel caso in cui il valore di quest'ultima superi notevolmente il lavoro).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.