CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 940

Specificazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-940

In sintesi

La disposizione disciplina l'ipotesi in cui un soggetto utilizzi una materia non propria per realizzare una cosa nuova. Di regola, chi ha svolto il lavoro acquista la proprietà del nuovo bene, ma è tenuto a pagare al proprietario originario il prezzo della materia prima. Se però il valore della materia supera notevolmente quello della manodopera, la nuova cosa appartiene al proprietario della materia, il quale dovrà a sua volta pagare il prezzo della mano d'opera. La regola si applica a prescindere dal fatto che la materia possa o meno riacquistare la forma originaria.

Perché esiste questa norma

La norma mira a risolvere il conflitto di attribuzione della proprietà quando una persona crea un nuovo bene utilizzando materiali altrui, bilanciando il valore del lavoro prestato con quello della materia prima impiegata.

A chi si applica

Si applica a chiunque utilizzi materiali altrui per creare un bene nuovo e ai proprietari delle materie utilizzate.

Esempio pratico

Un artigiano utilizza del legno appartenente a un'altra persona per realizzare un mobile intarsiato. L'artigiano diventa proprietario del mobile finito, ma deve corrispondere al vecchio proprietario il valore del legno utilizzato. Se invece fosse stato utilizzato un materiale di valore eccezionale che supera notevolmente il costo del lavoro, la proprietà del mobile spetterebbe al proprietario del materiale, previo compenso della manodopera all'artigiano.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di pagare il prezzo della materia a carico di chi realizza la nuova cosa (se ne acquista la proprietà), oppure obbligo di pagare il prezzo della mano d'opera a carico del proprietario della materia (nel caso in cui il valore di quest'ultima superi notevolmente il lavoro).

Domande frequenti

Chi diventa proprietario della nuova cosa creata con materia altrui?Di regola ne acquista la proprietà chi ha realizzato la nuova cosa con il proprio lavoro, pagando il prezzo della materia al suo proprietario.
Cosa accade se il valore del materiale è nettamente superiore a quello del lavoro svolto?In questo caso la proprietà del nuovo bene spetta al proprietario della materia, che ha l'obbligo di pagare il prezzo della mano d'opera.
Rileva il fatto che la materia possa tornare alla sua forma originale?No, la norma si applica sia nel caso in cui la materia possa riprendere la sua prima forma, sia nel caso in cui non possa più farlo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo