CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IIISez. II

Art. 941

Alluvione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-941

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo