CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo III›Sez. II
Art. 940
1035 / 3261Specificazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-940