CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IVSez. II

Art. 614

Verbale di consegna.

In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-614

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