CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 614
701 / 3261Verbale di consegna.
In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della marina o al Ministero delle comunicazioni, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-614