CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 610
Termine di efficacia.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-610