Art. 606
Nullità del testamento per difetto di forma.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-606
Nullità del testamento per difetto di forma.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-606
La disposizione disciplina i difetti di forma del testamento distinguendoli in due categorie. Il testamento è completamente nullo se nel testamento olografo manca la scrittura a mano (autografia) o la firma (sottoscrizione), oppure se nel testamento notarile manca la redazione per iscritto da parte del notaio o la firma del notaio o del testatore. Per qualsiasi altro difetto formale diverso da questi, il testamento è invece annullabile su richiesta di chiunque vi abbia interesse. L'azione per chiedere l'annullamento deve essere avviata entro cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni del testamento.
La norma stabilisce le conseguenze legali quando un testamento non rispetta le forme prescritte dalla legge, distinguendo tra i vizi più gravi che comportano la nullità e gli altri difetti formali che ne consentono l'annullamento.
Si applica a chiunque rediga un testamento (olografo o per atto di notaio) e a chiunque abbia un interesse a far valere i difetti di forma dell'atto testamentario.
Una persona scrive a mano le proprie ultime volontà ma dimentica di firmare il foglio alla fine: in questo caso il testamento olografo è nullo per mancanza di sottoscrizione. Se invece il testamento presenta un altro vizio di forma non sanzionato con la nullità, gli interessati possono agire per farlo annullare entro cinque anni da quando è stata data esecuzione alle disposizioni.
Nullità del testamento in caso di mancanza di autografia, sottoscrizione o redazione per iscritto; annullabilità su istanza degli interessati per ogni altro difetto di forma, con azione soggetta a prescrizione di cinque anni dall'esecuzione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.