CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. I
Art. 608
Ritiro di testamento segreto od olografo.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-608