Art. 608 · Ritiro di testamento segreto od olografo.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 608

695 / 3261

Ritiro di testamento segreto od olografo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano. A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-608