Art. 611
Testamento a bordo di nave.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-611
Testamento a bordo di nave.
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Durante un viaggio per mare, il testamento di una persona a bordo può essere ricevuto direttamente dal comandante della nave. Se invece è lo stesso comandante a voler redigere il proprio testamento, l'atto può essere ricevuto dall'ufficiale o dalla persona che lo segue immediatamente per ordine di servizio. La disposizione permette quindi la formazione di un testamento valido anche durante la navigazione.
La norma consente a chi si trova in navigazione marittima di fare testamento anche in assenza delle ordinarie figure legali, affidando la ricezione dell'atto a chi governa la nave.
Si applica a chiunque si trovi a bordo di una nave durante un viaggio in mare, compresi i passeggeri, l'equipaggio e il comandante stesso.
Durante una traversata in mare aperto, un passeggero decide di mettere per iscritto le sue ultime volontà e fa ricevere il proprio testamento dal comandante della nave. Nel caso in cui sia il comandante a voler fare testamento durante lo stesso viaggio, si rivolge al suo vice o a chi lo segue immediatamente in ordine di servizio per la ricezione dell'atto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.