CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IVSez. II

Art. 616

Testamento a bordo di aeromobile.

In vigore dal 19 apr 1942
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli a 615. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-616

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