CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 619
Nullità.
In vigore dal 19 apr 1942
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-619