CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IVSez. II

Art. 619

Nullità.

In vigore dal 19 apr 1942
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-619

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