CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 618
Casi e termini d'efficacia.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-618