CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 616
703 / 3261Testamento a bordo di aeromobile.
In vigore dal 19 apr 1942
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli a 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-616