CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. II
Art. 612
Forme.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-612