Art. 612 · Forme.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IVSez. II

Art. 612

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Forme.

In vigore dal 19 apr 1942
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-612