Art. 611 · Testamento a bordo di nave.
CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo IV›Sez. II

Art. 611

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Testamento a bordo di nave.

In vigore dal 19 apr 1942
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa. Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-611