Art. 605
Formalità del testamento segreto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-605
Formalità del testamento segreto.
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Il testamento o il suo involucro deve essere sigillato con un'impronta per evitare che venga aperto o manomesso senza lasciare segni evidenti. Il testatore deve consegnare personalmente la carta sigillata al notaio alla presenza di due testimoni, dichiarando che essa racchiude le sue volontà (con dichiarazione scritta se è muto o sordomuto). Il notaio redige quindi l'atto di ricevimento sulla carta, sull'involucro o su un ulteriore plico sigillato, attestando la consegna, le dichiarazioni, i sigilli e la presenza dei testimoni. Infine, il verbale deve essere firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio, compiendo tutte le formalità senza interruzioni.
La norma mira a garantire l'assoluta riservatezza e l'integrità delle ultime volontà del testatore, certificando formalmente la consegna del documento al pubblico ufficiale.
Si applica a chiunque intenda fare testamento segreto, ai notai incaricati di riceverlo e ai testimoni che devono assistere alla procedura.
Un cittadino scrive le proprie volontà su un foglio, lo inserisce in una busta chiusa con sigillo e si reca dal notaio con due testimoni. Davanti a loro consegna la busta dichiarando che contiene il suo testamento; il notaio annota la consegna e i dettagli dei sigilli sulla busta e tutti i presenti firmano l'atto.
Obbligo di sigillare la carta con impronta, consegna personale al notaio con due testimoni, redazione e sottoscrizione dell'atto di ricevimento da parte di tutti i soggetti e svolgimento continuo delle formalità senza passare ad altri atti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.