CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 605

Formalità del testamento segreto.

In vigore dal 19 apr 1942
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con un'impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire ne estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri. Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità. L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-605

In sintesi

Il testamento o il suo involucro deve essere sigillato con un'impronta per evitare che venga aperto o manomesso senza lasciare segni evidenti. Il testatore deve consegnare personalmente la carta sigillata al notaio alla presenza di due testimoni, dichiarando che essa racchiude le sue volontà (con dichiarazione scritta se è muto o sordomuto). Il notaio redige quindi l'atto di ricevimento sulla carta, sull'involucro o su un ulteriore plico sigillato, attestando la consegna, le dichiarazioni, i sigilli e la presenza dei testimoni. Infine, il verbale deve essere firmato dal testatore, dai testimoni e dal notaio, compiendo tutte le formalità senza interruzioni.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'assoluta riservatezza e l'integrità delle ultime volontà del testatore, certificando formalmente la consegna del documento al pubblico ufficiale.

A chi si applica

Si applica a chiunque intenda fare testamento segreto, ai notai incaricati di riceverlo e ai testimoni che devono assistere alla procedura.

Esempio pratico

Un cittadino scrive le proprie volontà su un foglio, lo inserisce in una busta chiusa con sigillo e si reca dal notaio con due testimoni. Davanti a loro consegna la busta dichiarando che contiene il suo testamento; il notaio annota la consegna e i dettagli dei sigilli sulla busta e tutti i presenti firmano l'atto.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di sigillare la carta con impronta, consegna personale al notaio con due testimoni, redazione e sottoscrizione dell'atto di ricevimento da parte di tutti i soggetti e svolgimento continuo delle formalità senza passare ad altri atti.

Domande frequenti

Come deve comportarsi il testatore che è muto o sordomuto?Deve scrivere di proprio pugno la dichiarazione di consegna davanti ai testimoni e deve dichiarare per iscritto di aver letto il testamento se questo è stato redatto da un'altra persona.
Cosa deve contenere l'atto di ricevimento redatto dal notaio?Deve indicare l'avvenuta consegna, la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, nonché la presenza continua dei testimoni a tutte le formalità.
Cosa succede se il testatore è impossibilitato a firmare l'atto?In caso di impedimento alla sottoscrizione, si applicano le regole stabilite dalla legge per il testamento per atto pubblico.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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