CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III
Art. 600
AbrogatoEnti non riconosciuti.
In vigore dal 13 lug 2000
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192
Note all'articolo
- La L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-600