CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo III
Art. 597
Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-597